News dal Dipartimento per lo Sport

Lo sport in zona bianca

  1. Dove è possibile svolgere attività motoria e sportiva? 

Ferma restando la possibilità per gli enti locali o per altri organismi competenti di adottare misure più restrittive in base alle valutazioni di propria competenza, è consentito svolgere attività motoria all’aperto e al chiuso, senza alcun assembramento e nel rispetto di quanto previsto dalle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).

A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito con modificazioni in legge 17 giugno 2021, n. 87, l’accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso.

In particolare:

  • l’attività sportiva di base individuale, di squadra e di contatto può essere svolta nei parchi pubblici e privati, nelle aree attrezzate all’aperto, negli spazi all’aperto di centri e circoli sportivi, pubblici e privati, in conformità con quanto previsto dalle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con particolare riferimento all’allegato 5;
  • l’attività sportiva nelle piscine all’aperto e al chiuso, può essere svolta in conformità con quanto previsto dalle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con particolare riferimento all’allegato 6, ed assicurando, per le piscine al chiuso, adeguati sistemi di ricambio dell’aria, senza ricircolo;
  • attività sportiva, anche di contatto, può essere svolta all’interno di luoghi al chiuso nel rispetto delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport, con particolare riferimento all’allegato 7, ed assicurando adeguati sistemi di ricambio dell’aria, senza ricircolo.
    Si precisa che, in base alla normativa vigente, il distanziamento previsto al punto 11 del citato allegato 7 deve intendersi per le attività motorie e sportive svolte in forma individuale, e non per quelle di contatto che, in zona bianca, sono consentite senza distanziamento.
  • Ai titolari o gestori dei servizi e delle attività spetta la definizione delle misure organizzative per il controllo del possesso delle certificazioni verdi previste dalla norma. Essi potranno pertanto, anche con riferimento ai centri e circoli sportivi ove siano disponibili attività sia al chiuso che all’aperto, individuare le misure idonee ad assicurare la tutela delle persone presenti e a facilitare le operazioni di controllo.

Zona bianca

Condividi con